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DVR con le procedure standardizzate

Il nostro servizio

Redigiamo il DVR conforme alle procedure standardizzate per aziende fino a 50 lavoratori, secondo i dettami delle nuove procedure standardizzate. Quest'obbligo di legge si ha a partire dal 31/05/2013.

Termina la validità dell'autocertificazione

Dallo scorso 31/05/2013 non è più valida la possibilità per le piccole e medie imprese di autocertificare la valutazione dei rischi. Da tale data infatti scattano le nuove procedure standardizzate per la stesura del DVR.

Le nuove regole per il DVR

Come sottolineato dalla Nota del 31/01/2013 del Ministero del Lavoro, a partire dal 31/05/2013 cessa la validità dell'autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'Art. 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i..
Si chiude in questo modo un capitolo, quello delle autocertificazioni per le aziende fino a 10 dipendenti, che se da un lato aveva semplificato alle piccole e medie imprese il rispetto degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, dall'altro aveva portato molte aziende, interpretando erroneamente la normativa, ad un vero e proprio esonero dall'obbligo di valutare i rischi.
Dunque dal 01/06/2013, come indicato dal Decreto Interministeriale del 30/11/2012 sulle procedure standardizzate, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'Art. 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento "Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell'Art. 29 D.Lgs. 81/2008", documento approvato dalla Commissione Consultiva in data 16/05/2012.
Si ricorda che non possono utilizzare le procedure standardizzate "le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28". Con riferimento alle aziende di cui all'Art. 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008:
  • a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'Art. 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
  • b) centrali termoelettriche;
  • c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
Inoltre le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori. Anche in questo caso "sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28". Ad esempio le aziende già indicate, di cui all'Art. 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, e le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (Art. 29 comma 7).

documento approvato dalla Commissione Consultiva

Il documento è composto di due parti: le procedure vere e proprie e la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei . rischi aziendale.
Le procedure standardizzate prevedono quattro passi:
  • descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell'azienda, delle lavorazioni e mansioni);
  • individuazione dei pericoli presenti in azienda;
  • valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
  • definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure).

Pericoli presenti in azienda

Per individuare i pericoli è possibile utilizzare il Modulo 2, allegato al documento approvato. Il modulo riporta le famiglie di pericoli, i pericoli, i riferimenti legislativi e alcuni esempi di incidenti. Riportiamo brevemente le "famiglie di pericoli" citate nel modulo:
  • Luoghi di lavoro: al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65); all'aperto;
  • Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento;
  • Lavori in quota;
  • Impianti di servizio;
  • Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi;
  • Attrezzature di lavoro - Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili - Apparecchi termici trasportabili - Attrezzature in pressione trasportabili;
  • Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore;
  • Attrezzature di lavoro - Utensili manuali;
  • Scariche atmosferiche;
  • Lavoro al videoterminale;
  • Agenti fisici;
  • Radiazioni ionizzanti;
  • Sostanze pericolose;
  • Agenti biologici;
  • Atmosfere esplosive;
  • Incendio;
  • Valutazione rischio rumore;
  • Altre emergenze;
  • Fattori organizzativi;
  • Condizioni di lavoro particolari;
  • Pericoli connessi all'interazione con persone;
  • Pericoli connessi all'interazione con animali;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Lavori sotto tensione;
  • Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici;
  • altro.

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate

  • identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati;
  • individuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.);
  • effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati;
  • individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione.
Qualora poi si verifichi che "non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati".
In pratica per ciascun pericolo individuato nel Modulo 2, si deve accertare "che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori".
Inoltre nella valutazione si deve tener conto delle "condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all'età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)".