NOTA BENE: per la formazione antincendio,
dal 04/10/2022, la vecchia normativa relativa al
D.M. 10/03/1998 è sostituita dal
D.M. 02/09/2021 All. III.
Corso antincendio Livello 1 (ex rischio basso) a Brescia a €97.00
Abbiamo in programma un
Corso antincendio Livello 1 (ex rischio basso) a Brescia.
Le date previste sono:
- 29 Gennaio 2025 dalle 10:30 alle 12:30 (Teoria)
- 29 Gennaio 2025 dalle 14.00 alle 16.00 (Pratica)
Durata: 4 ore
Informazioni: Informazioni sul Corso antincendio Livello 1 (ex rischio basso) a Brescia.
Corso antincendio Livello 2 (ex rischio medio) a Brescia a €180.00
Abbiamo in programma un
Corso antincendio Livello 2 (ex rischio medio) a Brescia.
Le date previste sono:
- 29 Gennaio 2025 dalle ore 08.30 alle 12.30 (Teoria)
- 29 Gennaio 2025 dalle ore 14.00 alle 18.00 (Pratica)
Durata: 8 ore
Informazioni: Informazioni sul Corso antincendio Livello 2 (ex rischio medio) a Brescia.
Corso antincendio Livello 3 (ex rischio alto) a Brescia a €430.00
Abbiamo in programma un
Corso antincendio Livello 3 (ex rischio alto) a Brescia.
Le date previste sono:
- Chiamare 030 2722014 per informazioni
Durata: 16 ore
Informazioni: Informazioni sul Corso antincendio Livello 3 (ex rischio alto) a Brescia.
Se state cercando i corsi di aggiornamento, cliccare qui sotto:
Corsi di aggiornamento antincendio livelli 1-2-3 (ex rischio basso, medio e alto)
Obbligo dei DPI durante la formazione antincendio
Nel documento
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, emanato nel mese di luglio 2022, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile hanno inoltre chiarito le modalità di svolgimento dei corsi, introducendo alcune novità non espressamente riportate nel
nuovo decreto antincendio D.M. 02/09/2021, tra le quali:
"tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388), questi ultimi portati dal discente, e indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo;"
È quindi OBBLIGATORIO presentarti alla prova pratica del corso muniti di proprie scarpe antinfortunistiche e guanti UNI EN 388 (normale guanto economico che si può acquistare anche in ferramenta).
Domande frequenti sul D.M. 02/09/2021 per i corsi antincendio
Introduzione
Lo scorso 2 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sulla sicurezza in materia di antincendio, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio nei luoghi di lavoro (abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998).
Il decreto entra in vigore a partire dal
04/10/2022.
Domanda: cosa significa livello 1, 2 o 3?
Risposta: a partire dal 04/10/2022 le denominazioni dei corsi di formazione per addetti anticendio cambiano. Per le attività formative vengono comunque individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio con la seguente codifica:
- Livello 1 -> Ex rischio basso
- Livello 2 -> Ex rischio medio
- Livello 3 -> Ex rischio alto
Domanda: la nuova normativa prevede degli aggiornamenti?
Risposta: sì, mentre il D.M. 10/03/1998 aveva tralasciato di stabilire la frequenza di aggiornamento dei corsi antincendio, il D.M. 02/09/2021 fissa con precisione il periodo di aggiornamento ogni 5 anni per tutti i livelli.
Domanda: chi ha fatto la formazione con la vecchia normativa, come si deve comportare ed entro quali scadenze?
Risposta: possiamo distinguere due casi:
- il corso di formazione per addetti antincendio o l'ultima attività di aggiornamento sono state svolte prima del 05/10/2017: va fatto l'aggiornamento secondo la nuova norma entro e non oltre il 04/10/2023;
- il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/03/98) o l'ultima attività di aggiornamento sono state svolte dopo il 05/10/2017: va fatto l'aggiornamento secondo la nuova norma entro 5 anni dalla data dell'ultimo corso.
Domanda: è possibile svolgere i corsi di aggiornamento in video-conferenza (formazione in modalità sincrona, con docente che spiega in diretta)?
Risposta: la sola parte teorica dell'attività di prima formazione e aggiornamento può essere svolta a distanza in modalità sincrona (video-conferenza).
Domanda: è possibile svolgere i corsi di aggiornamento in e-learning (formazione asincrona, tramite video-filmato registrato)?
Risposta: no, non ci sono cambiamenti rispetto alla normativa precedente.
Domanda: nei corsi di aggiornamento, è prevista una prova pratica?
Risposta: sì, una delle novità del D.M. 02/09/2021 è che anche i corsi di livello 1 (prima a rischio basso) prevedono una prova pratica.
Domanda: il decreto 02/09/2021 entra in vigore a partire dal 04/10/2022: ma come dobbiamo regolarci fino a tale data?
Risposta: continua a valere in toto il D.M. 10/03/1998.
Formazione antincendio a Brescia
Il D.Lgs. 81/2008 ribadisce che spettano al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco,
tuttavia in via non esclusiva, i compiti di formazione ed addestramento nello specifico ambito della sicurezza antincendio, di tutti i soggetti presenti nel contesto lavorativo (lavoratori, datori di lavoro, preposti, RSPP, ASPP, addetti alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza, etc.).
I nostri corsi per addetti antincendio a Brescia
La ragione d'essere di tali corsi deriva dall'obbligo, che sussiste in capo al datore di lavoro (e solidalmente ai dirigenti ed ai preposti) di qualunque attività, di assicurare la presenza negli stessi ambienti ove tali attività si svolgono, di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, nonché di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato (D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma b).
È evidente che per tali lavoratori (la cui quantificazione della consistenza numerica è rimessa al procedimento di valutazione dei rischi che il datore di lavoro espone nel "documento della sicurezza e salute dei lavoratori") sussiste l'ulteriore obbligo, sempre in capo ai soggetti menzionati in precedenza, di assicurare un'adeguata formazione ed addestramento.
Le modalità e i contenuti minimi che regolano la formazione degli addetti antincendio sono indicati nell'
allegato III del D.M. 02/09/2021 in base ai criteri esposti in tale allegato, tutte le attività lavorative in funzione del rischio di incendio ivi presente, possono essere assegnate a tre differenti livelli:
- attività di livello 1;
- attività di livello 2;
- attività di livello 3.
In corrispondenza di tali livelli di rischio sono individuabili i corsi di formazione per gli addetti antincendio ivi presenti, rispettivamente denominati:
- Corso antincendio per attività di livello 1: durata minima 4 ore;
- Corso antincendio per attività di livello 2: durata minima 8 ore;
- Corso antincendio per attività di livello 3: durata minima 16 ore.
Come diventare addetto antincendio
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) impone a tutte le aziende di avere almeno un addetto antincendio che abbia ottenuto il regolare attestato ed abbia quindi seguito un
corso antincendio riconosciuto.
Prevenzione incendi negli ambienti di lavoro
CPI, estintori, vigili del fuoco, prevenzione incendio e luoghi di lavoro
La prevenzione degli incendi in ogni luogo di lavoro rientra in un concetto complessivo riguardante l'addetto antincendio e ciò che egli compie di concerto con gli altri attori della protezione e della prevenzione.
Attori noti a chiunque, anche a chi non è direttamente coinvolto nella prevenzione all'incendio o nel mondo della
sicurezza sul lavoro.
Parliamo dei vigili del fuoco e del rapporto che si deve instaurare con loro; del funzionamento degli estintori; della certificazione degli stabili (CPI). Di quanto insomma rientra nell'ecosistema pratico, burocratico e normativo in cui si vive l'antincendio.
La sicurezza nei luoghi di lavoro è un dovere per ogni datore di lavoro, un adempimento al quale deve fra fronte con ogni mezzo e con ogni dettaglio. Allo stesso modo quindi per approntare quanto necessario alla prevenzione degli incendi e per assicurare protezione e pronta reazione ai propri lavoratori e alla propria struttura deve tener presente ogni minimo aspetto.
Dalla certificazione preliminare e propedeutica per l'inizio e l'apertura di un'attività, alla verifica costante di porte e dispositivi. Passando ovviamente per la consultazione del proprio
addetto antincendio (che per diventare tale ha seguito un precipuo
corso antincendio) che sarà quindi il quotidiano punto di riferimento di una rete fatta di attrezzature, sistemi antincendio e vigili del fuoco.
Segnaletica per la sicurezza antincendio
La segnaletica per la sicurezza antincendio riprende i simboli utilizzati dalla normativa:
tali simboli forniscono indicazioni relative ai mezzi di soccorso e alle uscite di sicurezza.
Il D.Lgs. 81/2008 "qualifica la segnaletica di sicurezza come un mezzo di prevenzione e protezione dei lavoratori che deve essere utilizzato in tutte le condizioni in cui siano presenti pericoli non controllabili né con sistemi di tipo tecnologico, né con l'adozione di interventi di tipo organizzativo e procedurale".
In particolare, la segnaletica relativa alla sicurezza antincendio si riconosce dalla forma rettangolare o quadrata e da un pittogramma bianco su fondo rosso ed è utilizzata per indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio.
Fanno sempre parte della categoria della segnaletica antincendio altri cartelli che servono ad indicare i comportamenti da adottare in caso di incendio. Questi cartelli non rispettano le indicazioni di quelli utilizzati
per i materiali, ma devono comunque essere diversi e distinguersi da quelli previsti dalla normativa come segnali già codificati.
Con il D.M. 30 Novembre 1983 viene definita e resa pubblica la "tabella contenente i fondamentali simboli grafici, riferibili esclusivamente a misure di prevenzione incendi, da adottarsi nell'esecuzione di elaborati tecnici relativi ad attività soggette ai controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riportata nell'allegato B al presente decreto". Ecco i cartelli della segnaletica antincendio per la
sicurezza sul lavoro:
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