Formatori per i corsi per dirigenti in materia di sicurezza
In merito alla individuazione dei soggetti formatori ed ai requisiti dei docenti dei
corsi sicurezza per dirigenti, premesso che per la formazione dei dirigenti non vengono individuati
quali soggetti formatori quelli già indicati per la formazione dei datori di lavoro RSPP e riportati nel relativo Accordo avente pari data (repertorio n. 223),
si fa presente, in risposta al quesito formulato, che nel punto 1 dell'Accordo sulla formazione dei lavoratori, che secondo quanto esplicitamente indicato nella premessa dello
stesso Accordo è valido anche per i
corsi sicurezza per dirigenti, è precisato che, in attesa
della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per
la
salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle
peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, i corsi possono essere tenuti,
internamente o esternamente all'azienda, da docenti interni o esterni all'azienda che siano in grado di dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento
o professionale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Tale esperienza professionale, secondo quanto indicato nello stesso Punto 1 dell'Accordo,
può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.
Organismi paritetici e corsi di formazione per dirigenti
Per quanto riguarda poi la richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici, nella premessa dell'Accordo per la formazione dei lavoratori vengono
fornite alcune indicazioni che si devono intendere valide quindi, in risposta al quesito formulato, anche per i
corsi sicurezza per dirigenti a Brescia e per preposti, secondo le quali,
in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37 comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di
collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 e s.m.i. e agli organismi paritetici, così come
definiti all'articolo 2 comma 1 lettera ee) del D. Lgs. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.
In mancanza, il datore di lavoro può procedere alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte
dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, secondo quanto si legge nella premessa all'Accordo, occorre che il datore di lavoro tenga conto delle
relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.
Ove, invece, tale richiesta non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il
datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione dei
corsi sicurezza per dirigenti.
Modalità per i corsi per dirigenti in materia di sicurezza
Al termine dello svolgimento del corso, previo superamento della prova di verifica, ai dirigenti vengono rilasciati direttamente dall'organizzatore del corso degli attestati subordinati
alla frequenza del 90% delle ore di formazione previste per i dirigenti stessi.
Per quanto riguarda poi l'aggiornamento dei dirigenti nell'Accordo è previsto un loro aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore
in relazione ai propri compiti in materia di
salute sicurezza sul lavoro ed in merito, infine, al riconoscimento della formazione pregressa
nel punto 11 dell'Accordo è previsto che, fermo restando l'obbligo del citato aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione
secondo le nuove regole i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo medesimo, un
corso per dirigenti in materia di sicurezza con contenuti
conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato
Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.
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